Decreto 22 ottobre 2004, N. 270 - Art. 11

Regolamenti didattici di ateneo1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamentididattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni delpresente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensidell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale.L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici é stabilita nel decreto rettorale di emanazione.3. Ogni ordinamento didattico determina:a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi diappartenenza;b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quantoriguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settoriscientifico-disciplinari nel loro complesso;d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con leorganizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni conparticolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione diuna tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesimaclasse.7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti diorganizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cuiall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati acorsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. Atale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferentialla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo,condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 creditiprima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteristabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedonocollegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivitàformative;c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatoriuniversitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché dellaprova finale per il conseguimento del titolo di studio;e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che devecomunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi perla prova finale, con eventuale lode;f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e aicriteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione inizialedegli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativiaggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, dasvolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso distudio, di un servizio di tutorato per gli studenti;i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studentinon impegnati a tempo pieno;l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che neassume la responsabilità;m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, comesupplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformia quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguitodallo studente per conseguire il titolo.9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrativerelative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, disuccessivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazionistatistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti,individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere deglistudenti di tutte le università.

 

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